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Per le strutture ricettive non sarà più possibile effettuare il check-in online

Lo ha stabilito il Ministero dell’Interno con un provvedimento che inciderà molto sulla gestione degli alloggi turistici

Con la Circolare del 18 novembre 2024 il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha fornito chiarimenti in merito alle criticità connesse con la modalità di check-in on line o da remoto ai fini dell’adempimento degli obblighi di identificazione delle persone alloggiate presso le strutture ricettive.

OBBLIGO
La Circolare ministeriale ha infatti confermato “l’obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia di verificare l’identità degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 7 gennaio 2013” previsto ai sensi dell’art. 109 del Testo unico delle leggi della pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il chiarimento si è reso necessario in seguito all’esplosione del fenomeno degli affitti brevi e proprio su questo tipo di attività avrà le conseguenze più rilevanti non essendo più ammesso il check in tramite modalità esclusivamente telematiche.
I gestori delle strutture ricettive (e quindi anche i titolari di appartamenti per affitti brevi) saranno tenuti, infatti, a verificare personalmente o tramite loro delegati l’identità delle persone alloggiate presso le loro strutture, comunicando le loro generalità alle Questure competenti secondo le modalità di cui al D.M. 7 gennaio 2013, tramite il portale Alloggiati Web.

SANZIONI
Si ricorda che la condotta di omessa comunicazione all’autorità di P.S. delle generalità delle persone alloggiate da parte del gestore della struttura ricettiva, costituisce reato, con applicazione delle sanzioni di cui all’art. 17 del T.U.L.P.S. e, cioè, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro. 

Il Ministero dell’Interno ha poi chiarito che gli obblighi di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S. trovano applicazione anche nel caso di persone che utilizzano il sito Home Exchange (che consente agli iscritti di fare a scambio di abitazione, permettendo loro di visitare luoghi e Paesi senza spese di alloggio) e per i gestori dei Marina resort, ovvero le strutture organizzate per la sosta e i pernottamento dei turisti, all’interno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio acqueo appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.

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