Con la Delibera della Giunta Regionale n. 687 del 04/05/2023, sono state definite le modalità operative per l’acquisizione del Codice Identificativo di Riferimento (CIR) e sono stati stabiliti i termini di entrata in vigore.
Che cos’è il Codice Identificativo di Riferimento (CIR)?
• l’obbligo di dotarsi di un codice identificativo discende a livello Nazionale dal DL n. 34/2020, ai sensi del quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi con i relativi codici identificativi regionali ove adottati.
Nel caso in cui la regione non attribuisca alle strutture ricettive un codice identificativo, questo sarà generato dalla banca dati nazionale, sulla base dei dati forniti dalle regioni.
• la nostra Regione con la L.R. 16/2004 ha istituito il CODICE IDENTIFICATIVO DI RIFERIMENTO CIR e con la suddetta Delibera ne definisce l’attuazione (come viene attribuito, erogato alle strutture ricettive ecc.).
Il codice identificativo in Emilia Romagna è generato e attribuito alle strutture ricettive dalla Regione tramite il sistema informativo Ross 1000.
La Delibera entra in vigore a partire dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Le ricordiamo inoltre che la normativa stabilisce che “ i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano l’offerta ricettiva regionale, devono pubblicare il CIR sugli strumenti utilizzati”.
Il CIR è istituito per identificare tutte le strutture ricettive aperte al pubblico, come indicate nella Legge regionale 16 del 2004, ossia:
- le strutture ricettive alberghiere,
- le strutture ricettive all’aria aperta
- le strutture ricettive extralberghiere
- le altre tipologie ricettive
- di una piena conoscenza dell’offerta turistica regionale
- di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti.
Nello specifico il CIR è obbligatorio per:
Strutture ricettive alberghiere:
a) gli alberghi;
b) le residenze turistico-alberghiere;
c) i condhotel.
Strutture ricettive all’aria aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici.
b bis) i marina resort.
Strutture ricettive extralberghiere:
a) le case per ferie;
b) gli ostelli;
c) i rifugi alpini;
d) i rifugi escursionistici;
e) gli affittacamere;
f) le case e appartamenti per vacanza.
Altre tipologie ricettive:
a) appartamenti ammobiliati per uso turistico;
c) aree attrezzate di sosta temporanea;
d) attività saltuaria di alloggio e prima colazione;
e) strutture agrituristiche e strutture per il turismo rurale
Deve essere riportato su scritti o stampati, su siti web e su qualsiasi altro mezzo utilizzato per l’attività di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’attività.
Non è necessario riportarlo:
- per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa come ad esempio nell’insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura;
- per l’utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari come penne, portachiavi, ecc.;
- su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti;
- pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc.
E’ un codice che va ad implementare la banca dati regionale già esistente.
Come sarà erogato
• I gestori delle strutture ricettive già censite nella banca dati regionale, possono consultare il CIR associato alla propria struttura semplicemente collegandosi alla piattaforma ROSS 1000 alla voce “Codice regione” della sezione “Generale” del menu “Anagrafica > Gestione strutture”;
• le strutture e le tipologie ricettive nuove, una volta censite nella banca dati regionale Ross 1000, potranno verificare il CIR abbinato alla propria struttura sempre sulla piattaforma ROSS 1000 con le stesse modalità descritte sopra.
E’ previsto un periodo transitorio fino al 30 SETTEMBRE 2023 in cui non saranno applicate sanzioni a chi non sarà in regola con la normativa.
E’ prevista la possibilità di utilizzare scorte di materiali pubblicitario in forma cartacea già stampato e quindi non riportante il codice CIR fino al 31/12/2023.
Controlli e sanzioni
Il controllo del rispetto della norma (pubblicazione del CIR) è in capo ai Comuni;
Le sanzioni applicabili sono definite ai comma 4 e 5 dell’art. 35 bis della L.R. 16/04 che le riportiamo:
4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive… che contravvengono all’obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all’obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.