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Codice Identificativo Nazionale (CIN): avviata la fase di sperimentazione

Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) rappresenta uno strumento introdotto dal governo per contrastare l’abusivismo nel settore ricettivo, in particolare per gli appartamenti ad uso turistico (AIRBNB e simili).

La misura supera e sostituisce il Codice Identificativo di Riferimento (CIR) che era stata da poco introdotta dalla Regione Emilia Romagna. Delle differenze tra CIR e CIN avevamo parlato in questo articolo:

CIN e CIR: facciamo chiarezza

 

La normativa:

la legge 15 dicembre 2023 n. 191 che ha convertito in legge il decreto-legge n. 145 con cui è stato introdotto l’art. 13 ter, disciplina l’attribuzione da parte del Ministero del turismo del codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.

L’obiettivo:

creare una Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR) a livello nazionale per l’identificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, gestite in forma imprenditoriale o NON imprenditoriali, in una prospettiva di tutela del consumatore e lotta all’abusivismo, e di controllo/sicurezza del territorio.

Come richiedere il CIN

Il CIN è generato in automatico dalla BDSR nazionale sulla base dei dati delle strutture ricettive già presenti in ROSS1000 e utilizzati dal sistema statistico regionale per creare il CIN (di cui tutte le strutture ricettive sono già dotate).

Per ottenere il CIN i titolari delle strutture ricettive e i locatori degli immobili devono:

1. Essere già dotati del codice identificativo regionale CIN

2. Effettuare l’accesso alla BDSR tramite identità digitale a questo indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/

3. Registrarsi nella BDSR Nazionale (riceveranno le credenziali)

4.Verificare i dati relativi alle strutture collegate al proprio Codice Fiscale

5. Integrare le informazioni mancanti (terna catastale, dichiarazione di sicurezza di cui al comma 7 dell’ art.13-ter)

6. Segnalare eventuali modifiche

7. Ottenere il CIN

Prima di accedere alla BDST è fortemente consigliato che gli imprenditori controllino che i dati della loro struttura registrati su ROSS1000 siano corretti per evitare intoppi nel rilascio del CIN.

Tempistiche:

Per i titolari delle strutture ricettive (qualsiasi tipologia) è possibile richiedere il CIN a partire dal 21 agosto 2024 (data in cui inizierà la fase sperimentale nella nostra regione).

L’1 settembre 2024 sarà pubblicata in gazzetta ufficiale l’entrata in funzione della BDSR.

Entro l’1 novembre 2024 i titolari delle strutture dovranno completare tutte le informazioni ed ottenere il CIN definitivo.

 

Gli obblighi:

Chiunque propone o concede in locazione turistica o in locazione breve una unità immobiliare ad uso abitativo o una porzione di essa, ovvero il soggetto titolare di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera, dovrà:

  • esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
  • indicare il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
  • essere munito dei requisiti di sicurezza degli impianti previsti dalle normative regionali e provinciali di settore.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il CIN dell’unità immobiliare destinata alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.

Tutte le unità immobiliari devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.

Il soggetto che, direttamente o tramite intermediario, esercita l’attività di locazione per finalità turistiche o l’attività di locazione breve in forma imprenditoriale è soggetto a SCIA.

Le sanzioni: 

Le sanzioni previste dalla disposizione in esame non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale.

Nel caso di una struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera nonché di unità immobiliari o porzioni di esse concesse in locazione turistica o locazione breve prive di CIN si applica la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000.
La mancata esposizione all’esterno dello stabile e la mancata indicazione negli annunci del CIN da parte dei soggetti obbligati è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione e con la sanzione dell’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

Chiunque concede in locazione unità immobiliari ad uso abitativo, per finalità turistiche o di locazione breve, prive dei requisiti di sicurezza degli impianti, in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali, è punito con le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile; la mancanza di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili è punita con la sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata.
L’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o di locazione breve in forma imprenditoriale in assenza della SCIA è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

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