Da tempo si discute dell’introduzione del Codice identificativo di Riferimento (CIR) per le strutture ricettive e gli immobili destinati alle locazioni brevi (noi ne avevamo parlato qui).
La Regione Emilia Romagna, per non aggravare gli adempimenti amministrativi per le strutture ricettive colpite dall’alluvione e dagli eventi franosi connessi, con la Delibera della Giunta Regionale n. 1270 del 25/07/2023, ha posticipato al 31/12/2023 il termine finale del periodo transitorio in cui è sospesa l’applicazione delle sanzioni per il mancato utilizzo del CIR per tutte le strutture ricettive della Regione.
Il controllo del rispetto della norma (pubblicazione del CIR) è in capo ai Comuni.
Ricordiamo, infine, che le sanzioni applicabili sono definite ai comma 4 e 5 dell’art. 35 bis della L.R. 16/04:
“4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive… che contravvengono all’obbligo previsto al comma 2 di riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.
5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all’obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.”