Dalla proroga di un anno delle concessioni demaniali turistico-ricreative agli obblighi sulla trasparenza
Sulla gazzetta ufficiale n. 49 del 27 febbraio è stata pubblicata la legge di conversione del c.d. “decreto milleproroghe”.
Ecco le principali novità per pubblici esercizi, titolari di attività ricettive e concessioni demaniali turistico-ricreative:
CONCESSIONI DEMANIALI TURISTICO-RICREATIVE
È previsto il differimento al 27 agosto 2023 del termine scaduto il 27 febbraio per la “mappatura delle concessioni”; entro il nuovo termine il Governo è ora delegato ad adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza.
È inoltre prevista una proroga dell’utilizzo di manufatti amovibili nelle concessioni demaniali marittime e nei punti di approdo a uso turistico- ricreativo. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2023, nelle more del riordino della materia, fermo restando il carattere di amovibilità dei manufatti medesimi.
È disposta l’istituzione di un Tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali.
Il Tavolo tecnico definisce i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto sia del dato complessivo nazionale che di quello disaggregato a livello regionale, e della rilevanza economica transfrontaliera.
Le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive sono state prorogate al 31 dicembre 2024.
In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2024, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa, l’autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Fino a tale data l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima.
PROROGA DEHORS
Il Decreto “Milleproroghe” estende fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di installare dehors senza le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
Pertanto, ancora fino al 31 dicembre 2023 i Comuni possono consentire che le installazioni di dehors su suolo pubblico permangano senza che debba essere assicurato il rispetto delle autorizzazioni richieste dal codice dei beni culturali per la tutela del patrimonio artistico, storico, archeologico, paesaggistico.
Per il permanere di dette installazioni oltre la scadenza già prevista del 30 giugno 2023 sono comunque i Comuni a stabilire le regole, in relazione ai propri regolamenti: occorre dunque rifarsi alle determinazioni locali per valutare quali siano le volontà dei Comuni con riferimento alla concessione di spazi ed aree pubbliche di propria pertinenza, sia con riferimento all’aspetto sostanziale, sia riguardo alle procedure (rinnovo automatico o su comunicazione/richiesta dell’interessato).
PROROGA PREVENZIONE INCENDI PER STRUTTURE RICETTIVE CON OLTRE 25 POSTI LETTO
Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, e in possesso dei requisiti previsti dal decreto 16 marzo 2012, potranno completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2024.
La proroga è applicabile a condizione che entro il 30 giugno 2023, sia stata presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco, una SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche, ossia: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi.
Nelle more del completo adeguamento a tali previsioni, i titolari delle attività sono tenuti ad una serie di adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; in particolare essi devono:
- pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al decreto del 1° settembre 2021, l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
- applicare le misure previste dal decreto del 16 marzo 2012;
- provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
- integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
- assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE
È prevista la proroga al 1° gennaio 2024 del termine a decorrere dal quale potranno essere applicate le sanzioni previste per l’inosservanza degli obblighi di trasparenza in ordine alle erogazioni pubbliche ricevute da Associazioni e imprese.
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